Discariche: il Ministero dell’Ambiente interviene sul tema dell’ammissibilità
28 Febbraio 2018
Con la circolare 14 dicembre 2017, prot. 0017669, il ministero dell’Ambiente è intervenuto sul tema della ammissibilità dei rifiuti in discarica. In particolare, la nota del Dicastero si riferisce ai criteri fissati dal D.M. 27 settembre 2010, come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 per i rifiuti individuati dal C.E.R. 19 05 01, con specifico riferimento al parametro DOC (concentrazione del carbonio organico disciolto).
Cuore della circolare è un confronto tra la lettera a) e la lettera g) della nota asterisco (*) della tabella 5 dell’art. 6, D.M. 27 settembre 2010, dove:
la lettera a) prevede che i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal codice 19 05 01 possano essere conferiti in discarica «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007»;
la lettera g), invece, prevede che i rifiuti derivanti da trattamento biologico dei rifiuti, individuati – per quel che qui è di più prossimo interesse – dal medesimo codice 190501, possano essere conferiti in discarica «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh».
Poiché il codice 19 05 01 risulta presente in entrambe le lettere sopra citate il ministero dell’Ambiente ha voluto fornire alcuni chiarimenti circa le modalità di applicazione delle due disposizioni.